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funghi

COMUNITA' MONTANA FELTRINA


     Informazioni utili per gli appassionati

    (leggi, sanzioni, limiti)

     

ELENCO PUBBLICI ESERCIZI DEL COMUNE DI ARSIE' AUTORIZZATI AL RILASCIO DEI PERMESSI:

Arsié: Bar San Marco, Panificio Bazzocco, Panificio Giacomini

 

Rocca: Camping Gajole, Camping Al Lago, Alimentari Arboit/Smaniotto

 

San Vito:Spaghetteria Ai Merli, Bar San Vito

 

Zona di Col Pere: Malga Cima Campo, Malga Celado, Ristorante Da Bettin

 


ELENCO ENTI CHE RILASCIANO NEL TERRITORIO DELLA CMF I PERMESSI:

Comunità Montana Feltrina:

Tel.0439-3331

Comune di Alano di Piave:

Tel.0439-779018

ProLoco di Arsié:

Tel.0439-59003

Comune di Cesiomaggiore:

Tel.0439-345011

Comune di Feltre:

Tel.0439-8851

Comune di Fonzaso:

Tel.0439-570202

Comune di Lamon:

Tel.0439-794200

Comune di Quero:

Tel.0439-787037

Comune di Santa Giustina:

Tel.0437-858101

Comune di San Gregorio:  

Tel.0437-800018

Comune di Seren del Grappa:

Tel.0439-44013

Comune di Sovramonte:

Tel.0439-98508

Comune di Vas:

Tel.0439-788162

 

 


 Gli interessati potranno presentare richiesta di rilascio del tesserino e di permesso agli Enti preposti a partire dal 1°giugno 2008

 

 

 

 

 

 


  FONTI NORMATIVE

      

  • L.n.352 del 23/08/93 (GU 13/09/93 n.215)
  • L.R. n.23 del 19/08/96
  • L.R n.38 del 12/09/97 art.27 e 28
  • DGR n. 646 del 25/02/97
  • Delibera di Giunta della CMF n.83 del 12/05/97

  Per coloro che sono già in possesso del tesserino di autorizzzione alla raccolta dei funghi epigei

I tesserini hanno durata quinquennale e il rinnovo avviene su richiesta dell'interessato.

Pertanto quest'anno scadono tutti i tesserini rilasciati durante l'anno 2003.

Per rinnovare il tesserino:

  • rivolgersi presso la Comunità Montana Feltrina (Ufficio Tecnico Agricoltura) o presso il Comune di residenza che ha rilasciato il tesserino stesso
  • munirsi di UNA marca da bollo da 14,62€

MODALITA' DI RILASCIO TESSERINI , PERMESSI

 Per coloro che  NON sono già in possesso del tesserino di autorizzzione alla raccolta dei funghi epigei

  • Per i RESIDENTI in  territorio della Comunità Montana Feltrina

 

Tesserino: validità 5 anni.

    Rivolgersi presso la Comunità Montana Feltrina (Ufficio Tecnico Agricoltura) o presso il Comune di residenza che ha rilasciato il tesserino stesso.

    Munirsi di DUE marche da bollo da 14,62€ e di una foto tessera.

    Ha valore su tutto il territorio regionale.

    Età minima per il rilscio 14 anni. I minori di 14 anni devono essere accompagnati da persone munite di tesserino e/o permesso.

     

Permesso: gratuito

 

Giornata di raccolta: tutti i giorni della settimana e secondo le modalità fissate dalla legge.

 

  • Per i NON RESIDENTI in territorio della Comunità Montana Feltrina

 

Tesserino: viene rilasciato dall'Ente (Provincia, Comuità Montana) ove ha sede il Comune di residenza del raccoglitore. Coloro che risiedono fuori Regione Veneto potranno munirsi di tesserino presso questa Comunità Montana o presso i Comuni Feltrini.

Munirsi di una marca da bollo da 14,62€ e di una foto tessera.

Ha valore su tutto il territorio regionale.

Età minima per il rilscio 14 anni. I minori di 14 anni devono essere accompagnati da persone munite di tesserino e/o permesso.

 

Permesso: viene rilasciato dalla Comunità Montana Feltrina, Comuni e Pubblici Esercizi autorizzati.

 

Costo dei permessi: giornaliero € 6,00,settimanale € 16,00, mensile € 31,00, annuale € 78,00.

 

Giornate di raccolta:martedì, venerdì, domenica e festività infrasettimanali.

 

Proprietari: per la raccolta nei rispettivi fondi, i proprietari sono esentati da tesserino e da permesso, ma dovranno munirsi di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per dimostrare i titoli in possesso.

 


Limiti di raccolta

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili  è limitata a 2 Kg, di cui non più di 1 kg delle seguenti specie: pioppini, ovoli, porcini, fungo di S. Giorgio (prugnolo), finferlo (gallinaccio), finferla, prugnolo, trombetta da morto, mazza di tamburo, spugnola,morette, verdone.

I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero degli accompagnatori già autorizzati.

I proprietari, gli usufruttuari , I conduttori del fondo e I loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, relativamente ai fondi di proprità o in possesso.

 


 Raccolta all'interno del Parco delle Dolomiti Bellunesi

All'interno del Parco possono raccogliere funghi solo I residenti e gli originari dei Comuni del Parco, nei limiti territoriali del Comune di residenza o di origine.

Sono esentati dal tesserino e permessi:

  1. proprietari dei terreni
  2. usufruttuari
  3. conduttori ed i loro familiari
  4. gli aventi diritto di uso civico.

Tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

 


Modalità di raccolta

  1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
  2. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero dek terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
  3. E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori di qualsiasi specie.
  4. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente I funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n.352.
  5. E' altresì vietata la raccolta e l'esportazione , anche ai fini di commercio, della cotica superficie del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordnaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'inegrale ripristino dello stato dei luoghi.

 


 Divieti di raccolta

La raccolta di funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

  1. nelle riserve naturali integrali;
  2. nelle 4 aree ricadenti  in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
  3. nelle seguenti aree, per motivi selvicolturali: boschi percorsi da incendio,boschi di nuovo ipianto, aree boscate oggetto di rinfoltimento per la tutela e la protezione delle piantine messe a dimora e per consentire la rinnovazione naturale;
  4. in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli entilocali interesati.

La raccolta è vietata anche;

  1. nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggiodi 100 metri, salvo che ai proprietari stesi;
  2. nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 m. dal margine delle srade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

 

Resta salva la fcoltà del proprietario o di chi abbia godimento del fondo, di escludere l'accesso ai cercatori dotati di tesserino e permesso di raccolta, a tutela del proprio diritto o di godimento. Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare a conoscenza dei terzi tale volontà, anche con l'apposizione lungo I confini di tabelle recnti divieto.

 


 Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale,agli operatori professionali di vigilaza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate, agli agenti delle aziende speciali, al personale indicato dall'art.16 della l.r. 15 novembre 1974, n.53 e dell'art.4 della l.r. 6 agosto 1987, n.42.

 


 Sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative pecuniarie (L.R. 23/96):

  1. da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai divieti e vincoli relativi ai limiti di raccolta
  2. da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai vincoli relativi alle modalità di raccolta
  3. da lire 50.000 a lire 1000.000 ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita
  4. da lire 50.000 a lire 100.000 per chi viola le altre disposizioni previste dalla legge regionale che disciplina la raccolta e commercializzazione  dei funghi epigei freschi e conservati
  5. da lire 50.000 a lire 100.000 per la raccolta in zone di divieto.

All'accertamento delle violazoni, di cui alla presente legge ed all'irrogazione dele relative sanzioni si applica la legge 24 nov,1981, n.689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n.10 e successive modificazoni. Le sanzioni aministrative pecuniarie previste sono cumulabili.

 

Per approfondimenti vedi le Fonti Normative.

 

 Per info: Pro Loco Arsié 043959003