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autocertificazioni
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati, apposite dichiarazioni sottoscritte (cioè firmate dall’interessato) chiamate autocertificazioni. L’autocertificazione: -va firmata dal cittadino interessato senza autentica -può essere presentata anche da un’altra persona o inviata (anche per fax) -con l’eliminazione dell’autentica non c’è più l’imposta di bollo -ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce -è utilizzabile solo nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, i gestori di pubblici servizi (es. ENEL, BIM, ecc..). NOTA BENE: .L’esibizione di un documento di identità valido (Carta d’Identità), per i dati che contiene (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza ed eventuale stato civile) ha lo stesso valore dei corrispondenti certificati (di nascita, residenza, cittadinanza, ecc...). Il regolamento prevede che la registrazione dei dati avvenga attraverso l’acquisizione della fotocopia non autenticata del documento che va inserita nel fascicolo. FATE ATTENZIONE – il rifiuto del dipendente di accettare l’esibizione del documento d’identità ai posto dei corrispondenti certificati costituisce violazione dei doveri d’ufficio. |